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Diritto di satira

ATTENZIONE: Essendo una forma d’arte, il diritto di satira trova riconoscimento nell’art. 33 Cost., che sancisce la libertà dell’arte.

Massima:

1. La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.21 della Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero.

2. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l’ironia ed il sarcasmo nei confronti dei poteri di qualunque natura. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica.

3. La satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive ed opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità.

Il Blog si richiama al diritto di satira sancito dalle seguenti sentenze:

Sentenza 28411/08 Corte di Cassazione III sez. civ.: bilanciamento (costituzionalmente necessario) tra diritto di critica (e in particolare diritto di satira) e tutela dei diritti fondamentali della persona.”

Vedi sito Associazionedeicostituzionalisti.it e vai al seguente link:

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/giurisprudenza/oss_decrilcost/cuore.html

Libera manifestazione del pensiero – diritto di critica – diritto di satira – sussistenza – limiti – cause di giustificazione [art. 51 c.p.]. 

La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, il ritocco fotografico o il fotomontaggio, propone quale metafora caricaturale.

Sentenza 8 novembre 2007, n. 23314 – Suprema Corte di Cassazione – Sezione III Civile.
La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Vedi sito Altalex.com e vai al seguente link: 

http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idnot=39351

Ingiuria e diffamazione: differenza tra diritto di satira e diritto di cronaca.

Sentenza del Tribunale Piacenza, 26 maggio 2009 n. 375.

Commento: Seguendo la scia della più recente giurisprudenza in merito, il Tribunale di Piacenza sottolinea le differenze strutturali esistenti tra il diritto di satira e quello di cronaca. Seppur entrambi i succitati diritti trovano il loro riferimento nell’art. 21 della nostra Carta Costituzionale (Libertà di manifestazione del pensiero) presentano alcune peculiarità. In particolare l’esercizio del diritto di satira nella sua dimensione di scriminante ex art. 51 c.p. non richiede l’applicazione del requisito della “verità della notizia”, come invece necessario nel caso di diritto di cronaca. 

Vedi sito Giornalegiuridico.com e vai al seguente link: 

http://www.giornalegiuridico.com/?p=478

ART. 21 DELLA COSTITUZIONE 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

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